Riabilitazione al credito
Protesti di assegni bancari e postali: riabilitazione

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Protesti di assegni bancari e postali:
procedura di riabilitazione

Protesti cambiari: riabilitazione e cancellazione
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A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza.
Il provvedimento di riabilitazione è concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni:

Dimostrando l’avvenuto pagamento del titolo protestato;
Sia trascorso almeno 1 anno dalla levata del protesto;
Non ci siano altri protesti nell’ultimo anno solare (esempio: un protesto del 12/05/2005 si potrà riabilitare dopo il 12/05/2006 se non ci sono altri titoli protestati in questo anno).


Successivamente al provvedimento di riabilitazione è necessario richiedere la cancellazione alla CCIAA presentando la seguente documentazione:

Istanza di cancellazione (su modulo della CCIAA) corredata di una marca da bollo da € 14,62 e firmata in originale dall’interessato;
Provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di competenza.

Vi sono alcuni particolari casi di protesti di assegni bancari e postali nei quali è possibile presentare subito la domanda di cancellazione alla CCIAA. I casi interessati sono i seguenti:

Il correntista ritiene di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente;
La filiale di banca o l’ufficio postale che ha avviato la procedura di levata di protesto si accorge di avere commesso un errore;
Il pubblico ufficiale che ha levato il protesto si accorge di avere levato illegittimamente o erroneamente.

La Legge 235/2000 da la possibilità ai soggetti sopraindicati (il correntista, la filiale di banca o l’ufficio postale, il pubblico ufficiale) di presentare domanda di cancellazione del protesto al Presidente della Camera di Commercio dove è stato levato il protesto allegando i documenti che provano l’illegittimità o l’erroneità del protesto.

Inoltre, è opportuno tenere presente che la levata di protesto di assegno, oltre all’iscrizione nel bollettino dei protesti della CCIAA, comporta l’avvio automatico di altre due procedure:

1. il preavviso di iscrizione all’archivio C.A.I. (Centrale Allarmi Interbancaria gestita dalla SIA S.p.A.);
2. una sanzione pecuniaria applicata dalla Prefettura di competenza.

L’iscrizione nell’archivio C.A.I. è sicuramente fra le due la più grave in quanto comporta per un periodo di 6 mesi la revoca all’emissione di assegni ed il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti, anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.
Ambedue i provvedimenti sono evitabili se si è provveduto al pagamento dell’assegno entro il termine di 60 giorni dalla levata del protesto.

Esponeteci il Vostro caso compilando il form “maggiori informazioni”, un nostro consulente si metterà subito in contatto con Voi.


 

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